Il green pass attesta una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (dal 1° febbraio 2022 la certificazione verde COVID-19 ha durata di 6 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario o dalla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario);
- la guarigione dall'infezione da covid - 19 (la certificazione ha validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione);
- l'effettuazione di un test molecolare ( anche su campione salivare) o antigenico rapido con risultato negativo al virus covid 19 (la certificazione ha validità di 48 ore).
Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.
Il green pass si ottiene:
- sul sito www.dgc.gov.it, tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità
- con App Immuni
- con App IO
- dal proprio fascicolo sanitario elettronico
- rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia
Il Decreto Legge n.172 del 26/11/2021 distingue tra due diversi tipi di Green Pass:
- il green pass rafforzato: quello che si ottiene se si è vaccinati o guariti dal Covid-19 ed è valido per 9 mesi (a partire dal 1° febbraio 2022 sarà valido 6 mesi).
- il green pass base: quello che si ottiene a seguito della negatività al test molecolare (validità 72 ore) o antigenico rapido (validità 48 ore).
I Decreti Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, n. 229 del 30 dicembre 2021 e n. 1 del 7 gennaio 2022 il Governo hanno esteso e prorogato fino al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) il green pass rafforzato e ulteriormente esteso l'obbligo del green pass base e di green pass rafforzato per varie attività.
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose).
I Decreti Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, n. 229 del 30 dicembre 2021 e n. 1 del 7 gennaio 2022 il Governo hanno esteso e prorogato fino al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) il green pass rafforzato e ulteriormente esteso l'obbligo del green pass base e di green pass rafforzato per varie attività.
Il DPCM del 21 gennaio 2022 ha individuato le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del green pass, ai sensi del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022.
ACCESSO SENZA GREEN PASS BASE
Dal 1° febbraio 2022 è consentito l'accesso senza green pass a:
- negozi di alimentari, bevande, surgelati
- ipermercati, supermercati, discount, minimarket
- negozi di animali domestici e di alimenti per animali domestici
- benzinai ed esercizi per la vendita di combustibile per riscaldamento domestico
- negozi di articoli igienico-sanitari
- farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- negozi di articoli medicali e ortopedici
- negozi di materiale per ottica
- uffici al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali per lo svolgimento di attività indifferibili e urgenti
- uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari solo per la presentazione indifferibile e urgente di denunce o richieste di interventi a tutela di persone minori o incapaci;
- strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie per esigenze di prevenzione, diagnosi e cura.
GREEN PASS BASE (con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore)
Già in vigore, obbligatorio per accesso a:
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione privati se svolti in presenza (dal 10 gennaio 2022);
- per chi, non personale scolastico, accede alle strutture scolastiche a qualunque titolo (come addetti a mense e pulizie), compresi i genitori degli alunni. Agli alunni il certificato non è richiesto;
- tutti gli studenti universitari e quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; per tutto il personale docente e tecnico-amministrativo del sistema universitario e di AFAM; per tutti coloro che accedono alle strutture a qualunque titolo;
- tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico, compresi i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
- tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato;
- tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la pubblica amministrazione o datori di lavoro privati.
Dal 20 gennaio 2022 obbligatorio per accesso a:
- parrucchieri e barbieri
- centri estetici e tatuatori
- sartorie, lavanderie e tintorie
- pompe funebri
Dal 1° febbraio 2022 obbligatorio per accesso a:
- uffici pubblici
- uffici postali
- banche e uffici finanziari
GREEN PASS RAFFORZATO (con vaccino o guarigione da Covid19)
Già in vigore, obbligatorio per l'accesso a:
- tutti i mezzi di trasporto pubblico (bus, metro, tramvia, treni, navi, esclusi i taxi)
- bar, rostoranti e atri servizi di ristorazione al chiuso e all'aperto, anche per il consumo al banco
- alberghi e strutture ricettive
- feste per cerimonie civili o religiose
- cerimonie pubbliche
- sagre, fiere, convegni e centri congressi
- impianti di risalita sciistici
- piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
- sport di squadra, al chiuso e all'aperto
- centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso e all'aperto
- cinema, teatri, musei e mostre
- eventi e competizioni sportive
- centri termali (eccetto attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento
- centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia)
- sale gioco, scommesse, bingo e casinò
- corsi di formazione privati svolti in presenza
- ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza dose. In Toscana questa norma è estesa anche a ospedali e strutture sanitarie in genere
Dal 15 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022 il green pass rafforzato è obbligatorio inoltre per:
- lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età per accedere ai luoghi di lavoro
Il controllo e la verifica del green pass per l’accesso è affidato ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività interessate, o ai loro delegati.
Sanzioni per i trasgressori: da 400 a mille euro.
Tutte le informazioni sul green pass sono disponibili sul sito https://www.dgc.gov.it/web/